L’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione. Un’occasione da non sprecare.

Con l’approvazione del Parlamento, è arrivata a compimento nei giorni scorsi la proposta di legge costituzionale in materia ambientale, che attende ora solo di essere promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. All’articolo 9 della Costituzione è stata aggiunta la frase “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” mentre il 41 è stato modificato come evidenziato di seguito “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

In realtà la tutela ecosistemica non è del tutto sconosciuta al testo costituzionale, essendo stata inserita con la riforma del Titolo V del 2001 tra le materie oggetto di competenza dello Stato. Tuttavia, l’interesse paesaggistico che affiorava dalla suprema Legge si concentrava per lo più sulla promozione di interventi conservativi, diretti a preservare e custodire le peculiari bellezze storiche, artistiche e naturali tipiche del nostro territorio. Veniva evidenziato l’elevato valore estetico di tutti quei parchi, giardini, scorci e vedute panoramiche capaci di offrire all’uomo veri e propri – per dirla con Benedetto Croce – “entusiasmi spirituali”.

La giurisprudenza costituzionale, assieme alla politica dell’Unione Europea, hanno fortemente contribuito all’evoluzione del significato di “paesaggio”, cogliendone soprattutto l’esigenza di interrelazione con l’uomo. Il paesaggio introdotto da Padri Costituenti non è semplicemente un “bel quadro” da ammirare e decantare, ma diviene un vero e proprio diritto fondamentale per il benessere della comunità contemporanea e per quella che verrà. Nonostante la trasversalità della nozione costituzionale finora sostenuta, viene evocata l’esigenza di indipendenza del concetto “ambiente” rispetto a quello di “paesaggio”. L’ambiente è qualcosa di mutabile, un bene estremamente fragile e sensibile all’attività umana, il cui equilibrio può facilmente alterarsi con conseguenze dannose per gli individui e la collettività.

Come è noto, la questione ambientale ha assunto nel tempo una rilevanza via via crescente. Infatti, già con il d.lgs. 152/2006 (noto come “codice dell’Ambiente”), il legislatore si preoccupò di uniformare l’allora frammentata disciplina settoriale, mentre nel 2015 il Codice Penale vide l’introduzione di articoli specificatamente dedicati ai reati ambientali. L’attuale riforma costituzionale recepisce la necessità di offrire al tema ambiente una tutela che non sia solo repressiva ma, grazie all’inserimento tra i Principi Fondamentali, anche preventivo-precauzionale.

Il nuovo testo costituzionale suggerisce alla nostra comunità un ripensamento del proprio modo di vivere e lavorare, più attento alle proprie azioni e scelte, tanto nell’attività economica quanto nel quotidiano, che tenga conto delle conseguenze che inevitabilmente si riversano sulla salute del pianeta, di chi lo abita oggi, e delle generazioni future.

WWF Parma

Dott.ssa Azzurra Capitoni

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